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Tasse Automobilistiche

Sono disponibili presso la Sede di Alessandria ed in tutte le Delegazioni (Acqui Terme, Spinetta Marengo, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza) i seguenti servizi:

 

  • Riscossione della Tassa automobilistica per l’anno in corso o anni precedenti;
  • Riscossione di tasse dovute per ciclomotori e targhe prova;
  • Modifica dell’archivio regionale;
  • Controllo pagamenti effettuati;
  • Rilascio copia conforme ricevute di pagamenti già effettuati;
  • Compensazioni di bolli;
  • Domiciliazione gratuita bollo su conto corrente;
  • Istituzione pratiche contenzioso con Regione Piemonte per Tasse Automobilistiche (disponibile solo nella delegazione di Sede).

QUANDO PAGARE

Veicolo di nuova immatricolazione

Il “bollo” deve essere versato entro la fine del mese successivo a quello nel quale è stato immatricolato il veicolo (la data è scritta sulla carta di circolazione o sul foglio di via).
La scadenza della Tassa per gli anni successivi sarà, però, quella del mese precedente al mese di immatricolazione e i versamenti successivi andranno effettuati entro la fine del mese di immatricolazione.
Esempio: un’autovettura immatricolata il 25 marzo avrà tempo sino al 30 aprile per il pagamento del primo bollo; per gli anni successivi, però, la scadenza attribuita sarà febbraio con pagamento entro il 31 marzo.

Veicolo già circolante

La tassa automobilistica deve essere pagata nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultimo “bollo” pagato.
Se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento coincide con un giorno festivo, il termine ultimo slitta al primo giorno feriale successivo.
Il pagamento tardivo comporta sanzioni di onere crescente in base al ritardo.

QUANTO PAGARE

Riportiamo di seguito le tabelle relative agli importi per kw dovuti per il possesso di autoveicoli e motoveicoli.
Tutti i nostri uffici sono a disposizione per calcolare e verificare gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica con la semplice esibizione allo sportello della carta di circolazione (anche in fotocopia).

AUTOVETTURE

Direttiva CE antinquinamento rispettata Importo dovuto per ogni kw di potenza del veicolo
(fino a 100kw)
Importo dovuto per ogni kw di potenza eccedenti ai 100
EURO 0 3,00 4,50
EURO 1 2,90 4,35
EURO 2 2,80 4,20
EURO 3 2,70 4,05
EURO 4 2,58 3,87

MOTOVEICOLI

Direttiva CE antinquinamento rispettata Importo totale dovuto per veicolo
(fino a 11 kw)
Importo addizionale dovuto per ogni kw di potenza eccedenti agli 11
EURO 0 29,92 1,93
EURO 1 26,47 1,48
EURO 2 24,17 1,14
EURO 3 22,00 1,00